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Considerando 57

(57) Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.

Tuttavia, il titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dall’interessato al fine di sostenere l’esercizio dei suoi diritti.

L’identificazione dovrebbe includere l’identificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali le stesse credenziali, utilizzate dall’interessato per l’accesso (log in) al servizio on line offerto dal titolare del trattamento.