Articolo 6 RGPD. Liceità del trattamento
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
Articolo 56 RGPD. Competenza dell'autorità di controllo capofila