Articolo 64 RGPD. Parere del comitato europeo per la protezione dei dati
Articolo 65 RGPD. Composizione delle controversie da parte del comitato
1. Il comitato garantisce l’applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare:
b) fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell’Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;
c) fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d’impresa;
e) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuovere l’applicazione coerente del presente regolamento;
g) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per accertare la violazione di dati personali e determinare l’ingiustificato ritardo di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 2, e le circostanze particolari in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è tenuto a notificare la violazione dei dati personali;
h) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, relative alle circostanze in cui una violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche di cui all’articolo 34, paragrafo 1;
i) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali basati sulle norme vincolanti d’impresa applicate, rispettivamente, dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento, nonché gli ulteriori requisiti per assicurare la protezione dei dati personali degli interessati di cui all’articolo 47;
l) valuta l’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui alle lettere e) e f);
o) effettua l’accreditamento di organismi di certificazione e il suo riesame periodico a norma dell’articolo 43 e tiene un registro pubblico di organismi accreditati a norma dell’articolo 43, paragrafo 6, e dei titolari o responsabili del trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a norma dell’articolo 42, paragrafo 7;
s) fornisce alla Commissione un parere per valutare l’adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in un’organizzazione internazionale, così come per valutare se il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all’interno di tale paese terzo, o l’organizzazione internazionale non assicurino più un livello adeguato di protezione. A tal fine, la Commissione fornisce al comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo del paese terzo, con riguardo a tale paese terzo, territorio o settore specifico, o con l’organizzazione internazionale;
t) emette pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 64, paragrafo 1, e sulle questioni presentate conformemente all’articolo 64, paragrafo 2, ed emette decisioni vincolanti ai sensi dell’articolo 65, anche nei casi di cui all’articolo 66;
u) promuove la cooperazione e l’effettivo scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale;
v) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;
w) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;
y) tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dalle autorità giurisdizionali su questioni trattate nell’ambito del meccanismo di coerenza.
2. Qualora chieda consulenza al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell’urgenza della questione.