(140) Il comitato dovrebbe essere assistito da un segretariato messo a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati. Il personale del garante europeo della protezione dei dati impegnato nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento dovrebbe svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le istruzioni del presidente del comitato e riferire a quest'ultimo.