(107) La Commissione può riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale non garantiscono più un livello adeguato di protezione dei dati.
Di conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale dovrebbe essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i requisiti di cui al presente regolamento relativamente ai trasferimenti sottoposti a garanzie adeguate, comprese norme vincolanti d’impresa, e a deroghe per situazioni particolari.
In tal caso è opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali.
La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l’organizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.