1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell’articolo 40 può essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell’autorità di controllo competente.
2. L’organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a monitorare l’osservanza di un codice di condotta se esso ha:
a) dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice;
b) istituito procedure che gli consentono di valutare l’ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;
c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato o è attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e
d) dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.
4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l’esclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l’autorità di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione.
ISO/IEC 27701, принятый в 2019, добавил дополнительное руководство к ISO/IEC 27002 для контролеров персональных данных (ПИИ).
Приводим соответствующий параграф к статье 41 GDPR:
5.2.1 Понимание организации и ее контекста
Организация включает в число своих заинтересованных сторон (см. ISO/IEC 27001:2013, 4.2) те стороны, которые имеют интересы или обязанности, связанные с обработкой ПИИ, включая субъектов ПИИ.
…
Войти
для доступа к полному тексту