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Considerando 151

(151) I sistemi giudiziari di Danimarca ed Estonia non consentono l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie come previsto dal presente regolamento.

Le norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in maniera tale che in Danimarca la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali quale sanzione penale e in Estonia la sanzione pecuniaria sia imposta dall’autorità di controllo nel quadro di una procedura d’infrazione, purché l’applicazione di tali norme in detti Stati membri abbia effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo.

Le competenti autorità giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto tener conto della raccomandazione dell’autorità di controllo che avvia l’azione sanzionatoria.

In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.