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Considerando 107

Recital 107

(107) La Commissione può riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale non garantiscono più un livello adeguato di protezione dei dati.

Di conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale dovrebbe essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i requisiti di cui al presente regolamento relativamente ai trasferimenti sottoposti a garanzie adeguate, comprese norme vincolanti d’impresa, e a deroghe per situazioni particolari.

In tal caso è opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali.

La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l’organizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.

(107) The Commission may recognise that a third country, a territory or a specified sector within a third country, or an international organisation no longer ensures an adequate level of data protection.

Consequently the transfer of personal data to that third country or international organisation should be prohibited, unless the requirements in this Regulation relating to transfers subject to appropriate safeguards, including binding corporate rules, and derogations for specific situations are fulfilled.

In that case, provision should be made for consultations between the Commission and such third countries or international organisations.

The Commission should, in a timely manner, inform the third country or international organisation of the reasons and enter into consultations with it in order to remedy the situation.